CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
Premesso che:
a) le presenti condizioni generali di vendita (di
seguito “Condizioni Generali”) regolano l’offerta e la vendita dei
Pacchetti Turistici, così come definiti al successivo art. 3, presentati
sul sito web www.outcageviaggi.com (di seguito “Sito”).
b)
l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il
consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell’autorizzazione
amministrativa all’espletamento delle loro attività;
c)
“Girovolando”: la persona giuridica che, nell’ambito della sua attività
commerciale, vende e/o organizza Contratti di Pacchetto Turistico o
Servizio Turistico Collegato, anche tramite altra persona che opera in
suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore,
professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di
servizi turistici, ai sensi della normativa vigente;
d) ai fini del presente contratto si intendono:
c)
“Supporto Durevole”: ogni strumento che permette al Viaggiatore o a
Girovolando di conservare le informazioni che gli sono personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di
tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la
riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
d)
“Circostanze Inevitabili e Straordinarie”: una situazione fuori dal
controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui
conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le
ragionevoli misure;
e) “Difetto di Conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un Pacchetto;
f) “Minore”: persona di età inferiore ai 18 anni;
h) “Rientro”: il ritorno del Viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
l)
“Servizio Turistico Collegato”: almeno due tipi diversi di servizi
turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa
vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la
conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi
turistici, se Girovolando agevola, alternativamente: 1) al momento di
un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la
selezione distinta e il pagamento distinto di ogni Servizio Turistico da
parte dei Viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio
turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto
e concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
e) il consumatore ha diritto di ricevere copia
del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art.85
Cod. Consumo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente
al Fondo di Garanzia di cui all’art. 18 delle presenti Condizioni
generali di contratto.
f) la nozione di pacchetto turistico (art. 84 Cod. Consumo) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) … che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
g) “Viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula
un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto di
pacchetto turistico o servizio turistico collegato;
h) il viaggiatore
potrà conservare copia delle Condizioni Generali scaricandole in
formato PDF e archiviarle, cliccando QUI. Per visionare il file PDF
delle Condizioni Generali è necessario utilizzare il programma gratuito
Adobe Reader (www.adobe.it) o altri programmi equivalenti compatibili
con il formato PDF.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati è disciplinata dal Codice del Turismo (artt. 32-51 – novies) così come modificato dal d.lgs. 62/2018 che attua la direttiva UE 2015/2302 e sue successive modificazioni, nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato e dal d. lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico, in quanto applicabili.
2. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica.
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
– estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
– estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
– periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
– modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 del Codice del Consumo)
– cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
3. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su
apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui
l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema
telematico, al cliente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
Le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento
degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 87 comma 2 Cod. Cons.
prima dell’inizio del viaggio.
4. PAGAMENTI
Il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato
secondo le seguenti modalità concordate nell’Ordine. Resta ferma la
possibilità del Viaggiatore, a sua discrezione, di corrispondere
l’intero prezzo al momento della conferma dell’Ordine. Per le
prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto. La misura
dell’acconto del pacchetto turistico, da versare all’atto della
prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la data entro
cui prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo, risultano
dal catalogo, opuscolo o quanto altro. Il mancato pagamento delle somme
di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva
espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o
dell’organizzatore la risoluzione di diritto.
5. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel
contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
–
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli
aeroporti;
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di
pubblicazione
del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del
catalogo o programma fuori catalogo.
6. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima
della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di
modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti
la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già
pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai
sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8.
Il consumatore può
esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda
dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto
nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore
e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato
raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla
mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (art. 33 lett. E Cod.
del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso
pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La
somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli
importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo
quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
7. RECESSO DEL VIAGGIATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 6 in misura eccedente il 10%;
–
modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto
oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione
del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta
dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima
della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
–
alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal
momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la
modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal
momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto
di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta
formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che
receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, saranno addebitati – indipendentemente dal
pagamento dell’acconto di cui all’art. 5/1° comma – il costo individuale
di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda
tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
8. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la
partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione,
tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale
dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni
alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e
qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a
quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora
non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione
predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri
e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di
prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del
rientro anticipato.
9. SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a.
l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni
lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b.
il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio
(ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al
passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. il soggetto
subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive
sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà
quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché
degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
10. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
I partecipanti dovranno essere muniti
di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e
dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi
inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale
prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi
destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro
dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni
amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I
partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che
l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle
sopra esaminate obbligazioni.
Il consumatore è tenuto a fornire
all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in
suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è
responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
11. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle
strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale
informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In
assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti
Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si
riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da
permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da
parte del consumatore.
12. REGIME DI RESPONSABILITÀ’
L’organizzatore risponde dei danni
arrecati al consumatore per difetti di conformità a motivo
dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da
terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato
da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte
da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da
circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in
contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze
inevitabili e straordinarie che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o
risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la
prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle
obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di
intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti
dalle norme vigenti in materia.
13. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona
non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle
convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in
riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la
responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare
l’importo di 50.000 Franchi
oro Germinal per danni alle persone,
2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro
Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
14. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le
misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza
professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio
carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed
il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e
14 delle presenti Condizioni Generali quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un
caso fortuito o di forza maggiore.
15. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto
deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi
pongano tempestivamente rimedio.
Il consumatore dovrà – a pena di
decadenza – altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al
venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del
rientro presso la località di partenza.
16. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se
non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici
dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro
le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e
bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che
copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
17. FONDO DI GARANZIA
E’ istituito presso la Direzione Generale
per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo
Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi
dell’art.100 Cod. Consumo), in caso di insolvenza o di fallimento
dichiarato del venditore o dell’organizzatore, per la tutela delle
seguenti esigenze:
a) rimborso del prezzo versato;
b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero
Il
fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso
di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di
emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 G.U. n. 249
del 12/10/1999.
ADDENDUM – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I
contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non
potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di
viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti
disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24
a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al
contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono
altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di
contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: art. 4 1°
comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15;
art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto
turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto
di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa
con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di
singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).